Imposta di soggiorno - Deposito Modelli 21 - anni 2021, 2022, 2023 e 2024

Avviso di scadenza adempimento presentazione modello 21 per l'imposta di soggiorno anni 2021, 2022, 2023 e 2024

Data :

28 gennaio 2025

Municipium

Descrizione

SI PUBBLICA UN ESTRATTO DELLA RICHIESTA DELLA CORTE DEI CONTI LOMBARDIA, INVIATA A SEGUITO DELLA SENTENZA n. 47/2024, CIRCA LA NECESSITÀ CHE I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE LOMBARDE PROVVEDANO AL DEPOSITO DEI PROPRI CONTI GIUDIZIALI (Modello 21) per L’IMPOSTA DI SOGGIORNO PER GLI ANNI A PARTIRE DAL 2021

IN ESECUZIONE A TALE RICHIESTA I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE DOVRANNO DEPOSITARE PRESSO QUESTO COMUNE ENTRO IL 30 GENNAIO 2025 IL MODELLO 21 RELATIVO ALLE ANNUALITA’ 2021, 2022, 2023 (solo nel caso in cui i modelli 21 di tali annualità non fossero già stati presentati) e 2024

Entrando nell’applicativo ABIT dell’Osservatorio Turistico della Provincia di Sondrio è possibile scaricare il modello 21 per singolo anno, completarlo con i dati mancanti (legale rappresentante, nr. ricevute e nr. quietanze) convertirlo in pdf, firmarlo digitalmente e trasmetterlo a mezzo pec al seguente indirizzo del Comune di Bormio: bormio@pec.cmav.so.it

 

CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

Segreteria Conti Giudiziali

Al Sindaco della Città Metropolitana di Milano

Ai Sigg. ri Sindaci dei Comuni della Regione Lombardia

Ai Sigg. Presidenti delle Comunità Montane della Regione Lombardia

Oggetto: Scheda anagrafica e conti giudiziali relativi all’imposta di soggiorno.

 

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a reintrodurre nelle schede anagrafiche gli agenti contabili dei conti relativi all’imposta di soggiorno e a trasmetterli via e-mail presso la segreteria dei conti giudiziali.

Si chiede, inoltre, alle Amministrazioni in indirizzo di depositare i relativi conti giudiziali in Sireco, ex art. 139 codice giustizia contabile, a far data dall’esercizio finanziario 2021.

Tutto ciò a seguito del deposito presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Sent. n. 47/2024, il cui relativo giudizio “è stato incardinato con atto di citazione in riassunzione in cui l’organo requirente ha rappresentato che con sentenza n. 170 del 19.06.2023, la Sezione II centrale di appello ha riformato, in punto di giurisdizione, la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 6/2022, rimettendo il giudizio al giudice del primo grado, in diversa composizione, al fine di definire il merito della controversia. Il giudice di secondo grado ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile sui gestori delle strutture ricettive in caso di omesso riversamento al comune impositore dell’imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti soggiornanti nel territorio comunale, in continuità con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi in appello, alla cui stregua i mutamenti normativi, recati dall’art. 180, co 3, D.L. n. 34/2020, art. 5-quinquies D.L. n. 146/2021, non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra gestore e Comune che discende dagli ulteriori compiti previsti dall’art. 4, comma 1.ter, d.lgs n. 23/2011, così permanendo la qualifica di agente contabile in capo al gestore e la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della responsabilità amministrativo contabile dello stesso”

Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2025, 10:28

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